1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione